Il Regolamento del Senato

Capo XIII

Delle deliberazioni del Senato e dei modi di votazione - Votazione finale dei disegni di legge

Articolo 113 (1) (2) (3)

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

(1) Articolo modificato dal Senato il 24 e il 30 novembre 1988.

(2) 1) «Nel concorso fra la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo e la richiesta di votazione nominale con appello prevale quella presentata per prima, dovendosi applicare in materia il criterio cronologico;
2) la richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti: non vale una richiesta formulata una tantum con l'intento di avere effettoper tutta la seduta;
3) in attesa di un coordinamento delle norme relative alle votazioni nominali, la decisione del Presidente di disporre - ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento - la votazione nominale con appello, su richiesta di quindici senatori, va adottata tenendo conto della necessità di armonizzare i tempi richiesti per la discussione e la votazione del provvedimento in esame». (Parere della Giunta per il Regolamento del 14 settembre 1992).

(3) «Nel solco dell'interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento - nel sottolineare l'esigenza di un'organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge adapportare all'articolo 68 della Costituzione - esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò, in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell'Organo parlamentare nell'ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio "votazione riguardanti persone", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113, comma 3, del Regolamento.
In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all'arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione olimitazione della libertà personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.
La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993).

Indice

Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina